Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Decreto 29 luglio 2008, n. 146

Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.

 

RIEPILOGO

 

Titolo I                  Procedure amministrative inerenti le unità da diporto – Articoli da 1 a 24

                        Rilevante l'art. 22 che impone un VHF anche portatile alle unità autorizzate alla navigazione temporanea

 

Titolo II                  Disciplina delle patenti nautiche

 

         Capo I         Disposizioni generali – articoli da 25 a 34

         Capo II         Requisiti – articoli da 35 a 37

         Capo III         Convalida, revisione, sospensione e revoca di patenti – art. da 38 a 41

         Capo IV         Scuole nautiche e associazioni nautiche a livello nazionale – art. da 42 a 47

 

Titolo III            Sicurezza della navigazione da diporto

 

         Capo I         Norme di sicurezza per la navigazione

 

                 Sezione I        Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto – art. da 48 a 60

Rilevante l'art. 54  che rimanda all’allegato V  la tabella dei mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi in relazione alla navigazione effettivamente svolta.

                  Sezione II       Norme di sicurezza per le navi da diporto – art. da 61 a 77

Rilevante l’art. 75 , comma 1, lettere r), che impone un ricetrasmettitore a onde ettometriche , e s) che impone una E.P.I.R.B.

(N.B. Nel Codice della nautica da diporto D.Lgs. 171/2005 era imposto solo il ricetrasmettitore)

         Capo II        Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate in attività di noleggio – art da 78 a 89

Rilevante l’art. 88:

Comma 1: che rimanda agli allegati VIII e  IX  le tabelle dei mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi rispettivamente per le navi e le imbarcazioni in navigazione senza limiti di distanza dalla costa (E.P.I.R.B., VHF-DSC e HF-SSB per tutti).

Comma 2: che rimanda all’allegato X  la tabella dei mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi per le imbarcazioni e i natanti in navigazione in acque interne o  a distanza non superiore a tre, sei o dodici miglia dalla costa.(VHF entro tre o sei miglia, VHF-DSC oltre sei ma entro 12 miglia)

         Capo III     Norme di sicurezza per unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo – art. da 90 a 91

Rilevante l’art. 90, comma1, lettera e) che impone un VHF anche portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta,

 

Titolo IV           Disposizioni complementari e finali – articoli da 92 a 94

 

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