Trattazione delle AUTORIZZAZIONI GENERALI per gli apparati di debole potenza:
 

 

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riepilogo CONTRIBUTI

Attività in banda cittadina e assimilate (CB art. 105-1-p))

(PMR art. 104-1-c) punto 2.8)

Uso professionale (ditte, associazioni sportive ecc.)

(art. 104-1-c)-punti dal 2.2 al 2.7)

12,00 € annui

indipendentemente dal numero di apparati

contributo istruttoria per ogni domanda: 20,00 € una tantum

(40,00€ oltre 5 apparati di tipologia diversa e 100,00€ oltre 15 apparati di tipologia diversa)

contributo annuo per vigilanza e mantenimento

fino a 10 apparati

30,00

da 11 a100 apparati

100,00

oltre 101 apparati

200,00

I versamenti vanno effettuati sul conto corrente postale

n. 25971169 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Genova

Uso di apparati per comunicazioni in banda cittadina (C.B.) (ex punto 8 dell'art. 334 del D.P.R. 156/73)

E' necessaria la DICHIARAZIONE prescritta dall’art. 145, comma  3, del Codice delle comunicazioni elettroniche, riportata sul modulo tipo B prelevabile qui, che, debitamente compilato, dopo averne trattenuta una copia, va presentato all' Ispettorato Territoriale, o di persona o a mezzo posta, completo degli allegati descritti nel modulo stesso.

Questo tipo di impiego, benché inquadrato nel gruppo ‘di libero uso’, è soggetto al pagamento di un contributo annuo di € 12,00, indipendentemente dal numero di apparati(*), prescritto dall’art. 36 dell’allegato 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

L'elenco degli apparati idonei a questo impiego è disponibile qui

Uso di apparati che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio (Low Power Devices - LPD) 

Di libero uso, quindi non soggetti nè alla autorizzazione generale nè alla dichiarazione di possesso con contributo amministrativo annuo. Rientrano in questa categoria gli apparati descritti all'art. 105, comma 1, del Codice delle comunicazioni elettroniche, tra cui ad esempio: sistemi per rilievo di movimenti, di allarme, telecomandi dilettantistici (radiomodellismo), applicazioni induttive, radiomicrofoni a banda stretta e non professionali, ausili per handicappati, applicazioni medicali di debolissima potenza, applicazioni audio senza fili, apriporta, radiogiocattoli, per l'individuazione di vittime da valanga, per telemetria, ricetrasmettitori portatili (potenza max 10mW), mouse e tastiere senza fili, ecc.

L'AUTORIZZAZIONE GENERALE è necessaria per: 

  • l'installazione e l'esercizio di dispositivi di debole potenza o PMR 446, in ausilio ad associazioni o imprese,  utilizzati per gli scopi di cui all'art. 104, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche

L’autorizzazione è costituita dal modulo tipo A prelevabile qui, che va debitamente compilato e, dopo averne trattenuta una copia, presentato all' Ispettorato Territoriale, o di persona o a mezzo posta, completo degli allegati descritti nel modulo stesso. Questo tipo di autorizzazione comporta il pagamento di un canone determinato in base al numero degli apparati in uso.  

L'elenco degli apparati idonei a questo impiego è disponibile qui

  • l'installazione e l'esercizio di apparati PMR 446 (Private Mobile Radio) da parte di persone fisiche (art. 104, comma 2, punto 2.8, del Codice delle comunicazioni elettroniche)

Questa autorizzazione è uguale a quella delle imprese ma comporta il pagamento di un contributo di € 12,00, indipendentemente dal numero di apparati(*)

L'elenco degli apparati idonei a questo impiego è disponibile qui

  • installazione ed esercizio di reti RADIOLAN o HIPERLAN al di fuori del proprio fondo

Per questo settore è pubblicato un articolo di approfondimento e un modulo di richiesta di autorizzazione generale da utilizzare nei casi in cui è prevista.

 

 (*) Questa dicitura, tratta testualmente dal Codice delle comunicazioni elettroniche, merita un approfondimento. Ciascun titolare di autorizzazione generale può detenere quanti apparati vuole, ma chiunque detenga uno o più apparati deve essere titolare di una autorizzazione. Ciò significa che il titolare di una autorizzazione non può dare in uso uno dei suoi apparati a un'altra persona priva di autorizzazione, perché quest'ultima incorrerebbe nelle sanzioni previste, appunto, per l'utilizzo di apparati radio senza autorizzazione (da 300 Euro a 3000 Euro)

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